Vietata la caccia a Pomata: maggiore sicurezza per residenti e passanti

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Dal 21 settembre 2026 fino al 31 gennaio 2027 non si può cacciare nella zona di Pomata.

“Questa decisione non vuole contrastare la pratica venatoria in toto”, spiega l’amministrazione, “ma risolve un problema oggettivo. A Pomata la presenza diffusa di case, lavoratori agricoli e passanti rende impossibile mantenere le distanze minime di sicurezza richieste dalla legge. Vogliamo prevenire ogni possibile incidente ed evitare i problemi che in passato hanno provocato un forte allarme sociale. Abbiamo scelto di proteggere residenti e sportivi, salvaguardando contemporaneamente le esigenze dei cacciatori, che potranno continuare a farlo nelle apposite aree in cui non creano alcun rischio.”

 

 

Data:

21 Settembre 2026

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Descrizione

Dal 21 settembre 2026 fino al 31 gennaio 2027 non si può cacciare nella zona di Pomata.

“Questa decisione non vuole contrastare la pratica venatoria in toto”, spiega l’amministrazione, “ma risolve un problema oggettivo. A Pomata la presenza diffusa di case, lavoratori agricoli e passanti rende impossibile mantenere le distanze minime di sicurezza richieste dalla legge. Vogliamo prevenire ogni possibile incidente ed evitare i problemi che in passato hanno provocato un forte allarme sociale. Abbiamo scelto di proteggere residenti e sportivi, salvaguardando contemporaneamente le esigenze dei cacciatori, che potranno continuare a farlo nelle apposite aree in cui non creano alcun rischio.”

Nello specifico:

È vietato l’esercizio dell’attività venatoria in qualsiasi forma, sia in forma vagante sia mediante appostamento temporaneo, nonché mediante ogni altra modalità comportante l’impiego di armi o di altri mezzi destinati all’abbattimento della fauna selvatica, fatte salve le attività espressamente consentite o disposte dalle autorità competenti ai sensi della normativa vigente.

2. Nell’intera area sottoposta a divieto è vietato sparare o esplodere colpi con armi da caccia, indipendentemente dalla direzione del tiro.

3. È vietato portare o trasportare all’interno dell’area armi da caccia cariche o comunque in condizioni di immediato impiego.

4. È vietato attraversare strade, sentieri, percorsi pedonali, ciclabili ed escursionistici ricompresi nell’area con arma carica.

5. È altresì vietato effettuare tiri dall’esterno dell’area sottoposta a divieto qualora la traiettoria possa attraversare, interessare o ricadere all’interno dell’area medesima.

6. Il mero attraversamento dell’area da parte di soggetti autorizzati all’esercizio venatorio al fine di raggiungere zone nelle quali la caccia è consentita è ammesso esclusivamente con arma scarica e custodita nel rispetto della normativa vigente.

Ordinanza 307 del 2026

Allegato dell' ordinanza 307 del 2026

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