Idrogeologico – Sue

Dettagli dell'informazione generica

Lo Sportello Unico Edilizia svolge le competenze in materia di Vincolo Idrogeologico conferite al Comune.

Descrizione

Con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 90 del 02/11/2022 della D.G.R. Lazio n. 920 del 27 ottobre 2022 relativa alle istanze di Nulla Osta al Vincolo Idrogeologico, sono state revocate le deliberazioni di Giunta Regionale n. 6215/1996, n. 3888/1998, n. 1745/2002 e n. 13/2012 con la relativa modulistica. Si riportano pertanto, di seguito, le nuove procedure per la presentazione delle istanze ai sensi del R.D.L. 3267/23 e R.D. 1126/26, artt. 20 e 21.

Lo Sportello Unico Edilizia svolge le competenze in materia di Vincolo Idrogeologico conferite al Comune con Legge Regionale n. 53 del 11 dicembre 1998 e D.G.R. n. 920 del 27 ottobre 2022, nonché riceve le richieste e promuove le autorizzazioni di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale. La documentazione relativa ed i moduli sono visionabili a fine pagina.

La richiesta di rilascio di Nulla Osta va presentata in caso di interventi ricadenti nelle aree perimetrate ai sensi del R.D. 3267/23, ubicate all’interno del territorio del Comune di Tivoli, reperibili al seguente indirizzo:

https://geoportale.regione.lazio.it/cartografia/files/Vincolo_Idrogeologico/CFS_Roma_1/Tivoli/

La presenza del vincolo impone ai proprietari l’obbligo di ottenere, prima della realizzazione dell’intervento, il rilascio della specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione competente, in aggiunta al titolo abilitativo edilizio nei seguenti casi:

  • Nuovi interventi ricompresi nell’attività edilizia libera o soggetti a CILA, SCIA, permesso di costruire, ecc.
  • Interventi già realizzati ed oggetto di condono edilizio (ex Legge n. 47/1985, ex Legge 724/1994, ex Legge 326/2003) (il Nulla Osta è propedeutico al rilascio del titolo abilitativo edilizio di condono)
  • Interventi già realizzati ed oggetto di accertamento di conformità (artt. 36 e 37 del D.P.R. 380 del 2001 e s.m.i.) (il Nulla Osta è propedeutico al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria ovvero propedeutico ad altro titolo abilitativo in sanatoria)

In caso di interventi soggetti anche all’autorizzazione paesaggistica e/o ad un titolo abilitativo urbanistico, la domanda di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico è presentata al Comune, contestualmente alla richiesta di autorizzazione ai fini urbanistici e/o paesaggistici.

Hanno diritto alla presentazione della richiesta di autorizzazione o alla presentazione di apposita dichiarazione i seguenti soggetti:

  • Proprietario
  • Possessore, con obbligo di specificazione del titolo che legittima il possesso assieme al consenso scritto da parte del proprietario
  • Legale rappresentante (precisando il titolo per cui è legittimato alla richiesta del Nulla Osta)

Il Nulla Osta relativo ad interventi che interessino immobili ricadenti in aree sottoposte a tutela inserite nella pianificazione di bacino relativa all’assetto idrogeologico, è subordinato al preventivo rilascio di apposita autorizzazione da parte dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale, laddove prevista. Per la verifica degli interventi consentiti in tali aree si rimanda alle norme di attuazione dei Piani stralcio di bacino vigenti, raggiungibili al seguente link: https://www.abtevere.it/node/1004

Nel caso di esecuzione di opere che contemplino più competenze (es. realizzazione di una discarica con relativa realizzazione di edifici ad uso ufficio) il Nulla Osta dovrà essere rilasciato dall’ente gerarchicamente superiore (nel caso del suddetto esempio, la Regione).

In caso di movimenti di terra già effettuati (condono edilizio o accertamento di conformità) il rilascio del Nulla Osta al vincolo idrogeologico compete all’ente cui è attribuita o delegata la funzione amministrativa sull’opera soggetta a sanatoria (ad es. sopraelevazione, ampliamento, ecc.), secondo la ripartizione operata dalla L.R. n. 53/1998 con gli articoli 8 (comma 2, lettera d), 9 (comma 1, lettera g) e 10 (comma 1, lettera b). In tal senso, ad esempio, un’opera soggetta a sanatoria edilizia sarà di competenza comunale, solo quando la sua realizzazione non abbia comportato movimentazione di terra.

La durata massima dell’autorizzazione è di ventiquattro mesi a partire dalla data del rilascio del provvedimento di autorizzazione finale (concessione, autorizzazione, permesso di costruire, autorizzazione unica, ecc.), eventualmente prorogabile, su motivata richiesta dell’interessato, per un periodo non superiore a dodici mesi. La proroga si intende assentita se, entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, l’ente competente non si pronunci.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 3 della Legge Regionale 12 aprile 2019 n. 6, all’istanza dovrà sempre essere allegata la lettera di affidamento dell’incarico (ad ogni professionista incaricato) sottoscritta dal committente, unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..

Inoltre, ai sensi dell’art. 4 della medesima Legge Regionale, ai fini del rilascio del Nulla Osta, occorrerà trasmettere la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali o comunque esecutori dell’opera professionale, redatta nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i. secondo il modello adottato con D.G.R. 28 gennaio 2020, n. 22 attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente, anche attraverso copia della fattura o parcella di pagamento.

La mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui sopra, costituisce motivo ostativo per il completamento del procedimento amministrativo fino all’avvenuta integrazione.

Istruzioni operative e modalità di invio:

Consultare la D.G.R. n. 920 del 27 ottobre 2022 e, in particolare, gli Elenchi 1 e 2 dell’Allegato 1, individuando in quale elenco ricade l’intervento per il quale si presenta l’istanza e la relativa procedura (art. 20 oppure art. 21 R.D. 1126/26).

VINCOLO IDROGEOLOGICO DI COMPETENZA COMUNALE

Se l’intervento ricade nell’Elenco 2 dell’Allegato 1 della D.G.R. n. 920 del 27 ottobre 2022, la competenza per il rilascio del N.O. idrogeologico è delegata al Comune.

Le domande di competenza dell’Amministrazione comunale, dovranno essere presentate in formato telematico ai sensi dell’art. 5, comma 4-bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., e della D.G.C. n. 275 del 31/12/2022 mediante il portale accessibile all’indirizzo https://www.tivoli.cportal.it/

(modulistica a fondo pagina per domande ai sensi dell’art. 20 o 21 del R.D. 1126/26)

Interventi di competenza COMUNALE

  • i provvedimenti relativi alle utilizzazioni boschive per superfici fino a tre ettari (Regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7 “Regolamento di attuazione dell’articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 “Norme in materia di gestione delle risorse forestali”), ricomprendenti gli interventi selvicolturali ivi compresi i tagli di avviamento: art. 20, R.D. 1126/26
  • acquedotti e reti fognarie, gasdotti, oleodotti, serbatoi anche interrati per gas od acqua, a servizio di centri abitati, singole case ed insediamenti industriali e relative infrastrutture: art. 21, R.D. 1126/26
  • tralicci e linee per comunicazioni telefoniche, televisive ed altre comunicazioni, nonché linee elettriche di medio-bassa tensione, fino a 20 kv: art. 21, R.D. 1126/26
  • muri di sostegno inferiori a 100 centimetri in presenza di area boscata: art. 21, R.D. 1126/26
  • muri di sostegno inferiori a 100 centimetri in assenza di area boscata: art. 20, R.D. 1126/26
  • recinzioni varie in muratura o con paletti metallici o in legno o di cemento fino a 200 centimetri: art. 20, R.D. 1126/26
  • interventi di manutenzione di opere che non comportino modifiche alle opere stesse o al territorio circostante: art. 20, R.D. 1126/26
  • ristrutturazione e sopraelevazione di edifici esistenti, quando ciò non comporti movimentazione di terra, anche soggetti a sanatorie edilizie: art. 20, R.D. 1126/26
  • messa in opera di barriere stradali, di cartelli stradali e pubblicitari: art. 20, R.D. 1126/26
  • realizzazione di modeste opere di sistemazione idraulico forestale, quando non sia prevista movimentazione di terra, chiusura di falle o fratture negli argini ed apertura di cunette e realizzazione di tombini stradali nella viabilità esistente, ad eccezione delle attività di manutenzione straordinaria e ripristino delle opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico, che sono esenti dall’autorizzazione per il vincolo idrogeologico (art. 36 comma 1 del D.L. 77/2021): art. 20, R.D. 1126/26
  • realizzazione di modeste opere edilizie, quali muretti a secco, cordoli, pavimentazione in lastre per percorsi pedonali e similari, nonché asfaltatura e pavimentazione di piani viari quando non ne sia intaccato il fondo esistente e non siano realizzate opere di regimazione idrica e quanto previsto nel § 5 dell’Allegato 1 della D.G.R. n. 920 del 27 ottobre 2022: art. 20, R.D. 1126/26
  • impianto solare fotovoltaico con una potenza inferiore di 200 kWp: art. 21, R.D. 1126/26
  • impianto eolico inferiore a una potenza di 60 kWp: art. 20, R.D. 1126/26
  • impianto a biomassa inferiore a una potenza di 200 kWp: art 21, R.D. 1126/26
  • impianti Mini idroelettrici inferiore a 100 kW: art 21, R.D. 1126/26

Per le opere che non rientrano in elenco, si farà riferimento alla superficie e volume interessato dall’intervento, che rientrano nella competenza comunale quando la Superficie < 5.000 mq o il Volume di scavo < 2.500 mc (l’istanza di Nulla Osta per il Vincolo Idrogeologico dovrà essere trasmessa, ai sensi dell’art. 21 del R.D. 1126/26).

Per “volume di scavo” si intende il volume complessivo espresso in metri cubi del materiale oggetto sia di scavo sia di eventuale riporto in rilevato nell’ambito dell’area di intervento. Scavi e riporti in rilevato vanno quindi sommati nel caso di riutilizzo del materiale di scavo a riporto, senza computare l’eventuale ritombamento. Nel caso di solo materiale utilizzato come riporto (a prescindere dall’area di provenienza) esso costituisce a tutti gli effetti “volume di scavo” e quindi va computato. Nel computo complessivo devono conseguentemente essere considerate anche le eventuali superfici interessate da riporti in rilevato che vanno sommate in termini di area a quelle di scavo.

Come riferimento per verificare se una area possa essere classificata boscata si può eseguire la lettura integrata

del Piano Territoriale Paesistico Regionale - PTPR - Tavola B - Boschi:

https://geoportale.regione.lazio.it/layers/geosdiownr:geonode:boschi

con la Carta Forestale su base tipologica:

https://geoportale.regione.lazio.it/layers/geosdiownr:geonode:tipi_forestali2

con la cartografia delle Formazioni naturali e seminaturali:

https://geoportale.regione.lazio.it/layers/geosdiownr:geonode:formazioni_naturali_e_seminaturali

Per quanto riguarda le attività consentite nei terreni boscati e non boscati sottoposti a Vincolo Idrogeologico si rimanda al REGOLAMENTO REGIONALE Lazio 18 aprile 2005, n. 7 di attuazione dell’articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali).

VINCOLO IDROGEOLOGICO DI COMPETENZA REGIONALE O PROVINCIALE

Le domande per interventi che non rientrano tra quelli di competenza comunale descritte sopra che sono, pertanto, di competenza di Regione Lazio e Città metropolitana di Roma Capitale, dovranno essere trasmesse tramite PEC a info@pec.comune.tivoli.rm.it con le modalità e modulistica riportate rispettivamente agli indirizzi:

REGIONE

https://www.regione.lazio.it/notizie/conferenza-di-servizi/Direttive-procedure-rilascio-nulla-osta-vincolo-idrogeologico

CITTÀ METROPOLITANA ROMA CAPITALE

https://geologico.cittametropolitanaroma.it/vincolo-idrogeologico

Interventi di competenza REGIONALE

Per gli interventi di competenza regionale occorre far riferimento all’art. 9 della Legge Regionale 53/1998.

Interventi di competenza PROVINCIALE

Per gli interventi di competenza provinciale occorre far riferimento all’Elenco 1 dell’Allegato 1, della D.G.R. n. 920 del 27 ottobre 2022.

Per le opere di difficile classificazione, si farà riferimento alla superficie e volume interessato dall’intervento, che rientrano nella competenza regionale quando la Superficie ≥ 30.000 mq o il Volume di scavo ≥ 15.000 mc, e nella competenza provinciale quando la Superficie < 30.000 mq e ≥ 5.000 mq o il Volume di scavo < 15.000 mc e ≥ 2.500 mc (l’istanza di Nulla Osta per il Vincolo Idrogeologico dovrà essere trasmessa, ai sensi dell’art. 21 del R.D. 1126/26).

Per “volume di scavo” si intende il volume complessivo espresso in metri cubi del materiale oggetto sia di scavo sia di eventuale riporto in rilevato nell’ambito dell’area di intervento. Scavi e riporti in rilevato vanno quindi sommati nel caso di riutilizzo del materiale di scavo a riporto, senza computare l’eventuale ritombamento. Nel caso di solo materiale utilizzato come riporto (a prescindere dall’area di provenienza) esso costituisce a tutti gli effetti “volume di scavo” e quindi va computato. Nel computo complessivo devono conseguentemente essere considerate anche le eventuali superfici interessate da riporti in rilevato che vanno sommate in termini di area a quelle di scavo.

 

Diritti d'istruttoria di urbanistica, edilizia privata ed ambiente link
Pagamento tramite PagoPa link
R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 link
R.D. 16 maggio 1926, n. 1126 link
Legge num. 53 del 11 dicembre 1998 link
DGR n. 920 del 27 ottobre 2022 link
LR 39/2002 link
RR 7/2005 link
D.g.c. n. 275 del 31/12/2021 link
DGC n. 275 del 31.12.2021 Allegato link
Determina n. 2623_2023 link
Vincolo idrogeologico
Procedura ex art. 20 R.D. 1126/26 
Dichiarazione ex art. 20 R.D. 1126_26 link
Allegato 1 - Asseverazione professionista ex art. 20 R.D. 1126_26 link
Procedura ex art. 21 R.D. 1126/26
Domanda ex art. 21 R.D. 1126_26 link
Allegato 1 - Asseverazione professionista ex art. 21 R.D. 1126_26 link
Allegato 2 - Asseverazione geologo ex art. 21 R.D. 1126_26 link

Modalità di presentazione delle osservazioni:

Eventuali osservazioni agli atti pubblicati sull’Albo Pretorio dovranno pervenire al Comune di Tivoli entro 15 giorni dalla data di pubblicazione, secondo una delle seguenti modalità:

  • mediante presentazione presso l’Ufficio U.R.P. del Comune di Tivoli sito in Piazza del Governo n. 1 (aperto dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 ed il martedì ed il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00);
  • mediante Raccomandata A/R al seguente indirizzo: Comune di Tivoli, Piazza del Governo n. 1, 00019 Tivoli (RM);
  • mediante invio di PEC all’indirizzo: info@pec.comune.tivoli.rm.it

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