Denominazione dell’obbligo
Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al conto consuntivo o al bilancio di esercizio.
Contenuti dell’obbligo
Pubblicazione delle relazioni redatte dall’Organo di revisione economico-finanziaria (Collegio dei Revisori o Revisore unico) relative al conto consuntivo (per gli enti locali) o al bilancio di esercizio. Le relazioni devono attestare:
– la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione;
– la regolarità contabile e finanziaria;
– il rispetto degli equilibri di bilancio;
– la corretta gestione delle entrate e delle spese;
– la conformità alla normativa vigente e ai principi contabili;
Devono essere pubblicate tutte le relazioni riferite a ciascun esercizio finanziario, garantendo la continuità e la storicizzazione dei dati. I documenti sono pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente / Controlli e rilievi sull’amministrazione / Organi di revisione amministrativa e contabile.
Riferimenti normativi
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 31 – obbligo di pubblicazione degli atti degli organi di controllo, inclusi quelli degli organi di revisione amministrativa e contabile.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) – artt. 239 e 227: disciplinano le funzioni dell’organo di revisione e la relazione obbligatoria al rendiconto della gestione (conto consuntivo).
Lgs. 118/2011 e relativi principi contabili applicati – definiscono struttura e criteri di redazione del rendiconto/bilancio di esercizio e dei relativi pareri.
Delibera ANAC n. 481/2025 – conferma e aggiorna gli obblighi di pubblicazione relativi agli atti degli organi di revisione nella sezione Controlli e rilievi sull’amministrazione.
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