Descrizione
L'opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all'estero, deve pervenire direttamente al comune di iscrizione nelle liste elettorali, entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro il 7 maggio p.v., in tempo utile per l'immediata comunicazione al Ministero dell'Interno.
L'Opzione potrà pervenire al comune per posta ordinaria o per posta elettronica, anche non certificata, e potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall'interessato.
La dichiarazione di opzione deve essere necessariamente corredata di copia di un documento d’identità valido dell’elettore e deve contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale.
Con riferimento al presupposto temporale della presenza dell’elettore all’estero per un periodo minimo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione, si ritiene che la relativa domanda debba ritenersi validamente prodotta ove si dichiari espressamente tale circostanza, ed anche se l’interessato non si trovi all’estero al momento della domanda stessa, purché il periodo previsto e dichiarato di temporanea residenza comprenda la data stabilita per la votazione.