Denominazione dell’obbligo
Relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget e alle relative variazioni.
Contenuti dell’obbligo
Pubblicazione delle relazioni redatte dall’Organo di revisione economico-finanziaria (Collegio dei Revisori o Revisore unico) in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione o del budget, nonché delle successive variazioni. Le relazioni attestano:
– la regolarità contabile e finanziaria;
– la coerenza del bilancio con i documenti di programmazione;
– il rispetto degli equilibri di bilancio;
– la conformità alla normativa vigente;
Devono essere pubblicate tutte le relazioni riferite all’atto principale (bilancio di previsione) e a ciascuna variazione approvata. I documenti sono pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente / Controlli e rilievi sull’amministrazione / Organi di revisione amministrativa e contabile, mantenendo la serie storica.
Riferimenti normativi
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 31 – obbligo di pubblicazione degli atti degli organi di controllo, inclusi quelli di revisione amministrativa e contabile.
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) – artt. 239 e seguenti: definiscono funzioni, compiti e pareri obbligatori dell’organo di revisione sul bilancio e sulle variazioni.
Principi contabili applicati (Allegati al D.Lgs. 118/2011) – disciplinano contenuti e modalità di redazione del bilancio e dei pareri dell’organo di revisione.
Delibera ANAC n. 481/2025 – conferma e razionalizza l’obbligo di pubblicazione delle relazioni degli organi di revisione nella sezione Controlli e rilievi sull’amministrazione, aggiornandone lo schema informativo.
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