Destinatari del servizio
Il cittadino dell’Unione Europea, o un suo familiare (cioè il coniuge, i figli o i nipoti, i genitori o i nonni), che soggiorna in Italia per un periodo superiore a tre mesi, deve presentare la dichiarazione di residenza e, al contempo, può chiedere l’attestato di regolare soggiorno.
Secondo l’art. 7 del D.Lgs 30/2007 il cittadino dell’Unione può ottenere l’attestato di regolare soggiorno se:
- è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato. Occorre presentare idonea documentazione attestante il rapporto di lavoro subordinato o autonomo;
- dispone per se’ stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno e di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale. La durata della polizza assicurativa deve essere di almeno un anno;
- è familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi dei primi 2 punti. Per familiari si intendono il coniuge, i discendenti in linea retta (figli, nipoti) e gli ascendenti in linea retta (genitori, nonni)
Se ha ottenuto l’attestazione di regolare soggiorno per lavoro e al momento non sta lavorando, il cittadino dell’Unione Europea conserva il diritto al soggiorno anche quando:
- è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio;
- è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un’attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed e’ iscritto presso il Centro per l’impiego, ovvero ha reso una dichiarazione, ai sensi di legge, che attesti l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa;
Come richiedere l’attestato
Per il rilascio dell’attestato di regolare soggiorno occorre presentare il modulo di richiesta
Documenti da presentare:
- passaporto o documento di identità del Paese di cui è cittadino in corso di validità;
- eventuale precedente permesso di soggiorno, o attestazione di diritto di soggiorno rilasciata da altro comune;
- se non in possesso dell’attestazione suddetta rilasciata da altro comune, il cittadino dell’Unione deve portare con sé il contratto di lavoro registrato all’INPS o al Centro per l’Impiego o le ultime 3 buste paga, oppure i redditi del familiare di cui è a carico in Italia.
- se non soggiornante in Italia per motivi di lavoro, occorre presentare l’assicurazione sanitaria o un altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale.
Ufficio comunale di riferimento
Responsabile del servizio: Dott.ssa Ester Caterina Mancini
via del Governo 1, 00019 Tivoli
telefono: 0774 453 275 (attivo al pubblico dalle 12.00 alle 14.00)
email: e.mancini@comune.tivoli.rm.it
Pec: anagrafe@pec.comune.tivoli.rm.it
Ufficio Anagrafe – Sede Centrale
piazza del Governo 1, 00019 Tivoli
telefono: 0774 453276/0774 453211/0774 453271
fax: 0774 453325
email: anagrafe@pec.comune.tivoli.rm.it
Si prega l’utenza di chiamare per informazioni l’ufficio Anagrafe nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 12.00 alle 14.00
Orari:
Per la richiesta e il rilascio di certificati e carte di identità: dal lunedí al venerdì dalle 9 alle 12; il martedí e il giovedí anche pomeriggio dalle 15 alle 17
Per i cambi di residenza: martedì e giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17
Delegazione di Villa Adriana
Via di Villa Adriana, 178
Telefono 0774 453542
Orari: giovedí dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle17
Delegazione Tivoli Terme
Via Don Minzoni, 9/a
Telefono 0774 354151
Orari: martedí dalle 9 alle12 e dalle 15 alle 17, venerdí dalle 9 alle 12
Costo del servizio
Occorre portare con sé due marche da bollo da € 16,00 di cui:
- una da apporre sul modulo di domanda
- una da apporre sull’attestazione
Tempi per il rilascio
L’attestato viene rilasciato entro 30 giorni dalla domanda.
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 6.2.2007, n. 30
- Circolare Ministero dell’Interno n. 39 del 18.7.2007