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	<title>Sistema giuridico Archives - Comune di Tivoli</title>
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	<description>Portale istituzionale</description>
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	<title>Sistema giuridico Archives - Comune di Tivoli</title>
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	<item>
		<title>Regolamento comunale matrimoni civili ed unioni civili</title>
		<link>https://www.comune.tivoli.rm.it/documento_pubblico/regolamento-comunale-matrimoni-civili-ed-unioni-civili/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tommaso Guido]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2024 12:05:08 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni ed unioni civili adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 5 dell’08 febbraio 2019.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni ed unioni civili adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 5 dell’08 febbraio 2019.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Mod. S1SC06 &#8211; Richiesta di costituzione di unione civile</title>
		<link>https://www.comune.tivoli.rm.it/documento_pubblico/mod-s1sc06-richiesta-di-costituzione-di-unione-civile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tommaso Guido]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2024 12:02:57 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Modulo di richiesta di costituzione di unione civile.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Modulo di richiesta di costituzione di unione civile.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.comune.tivoli.rm.it/documento_pubblico/mod-s1sc06-richiesta-di-costituzione-di-unione-civile/">Mod. S1SC06 &#8211; Richiesta di costituzione di unione civile</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.comune.tivoli.rm.it">Comune di Tivoli</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Autocertificazioni</title>
		<link>https://www.comune.tivoli.rm.it/informazione/autocertificazioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tommaso Guido]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2024 11:35:45 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Dal 1° gennaio 2012, i cittadini che si rivolgono alla Pubblica Amministrazione non devono più presentare certificazioni rilasciate dalla stessa PA &#8211; e quindi niente più certificati anagrafici &#8211; ma solo autocertificazioni. I tradizionali certificati rilasciati [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dal 1° gennaio 2012, i cittadini che si rivolgono alla Pubblica Amministrazione non devono più presentare certificazioni rilasciate dalla stessa PA &#8211; e quindi niente più certificati anagrafici &#8211; ma solo autocertificazioni.</p>
<p>I tradizionali certificati rilasciati dalla PA restano validi e utilizzabili esclusivamente nei rapporti tra privati.<br />Le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di servizi pubblici cioè le aziende che hanno in concessione servizi come i trasporti, l&#8217;erogazione di energia, il servizio postale, le reti telefoniche (ad esempio le aziende municipalizzate, l&#8217;Enel, le Poste ad eccezione del servizio Bancoposta, la Rai, le Ferrovie dello Stato, la Telecom, le Autostrade, ecc.) non possono più chiedere ai cittadini i certificati o i documenti in tutti i casi in cui si può fare l&#8217;autocertificazione.</p>
<p>I privati (ad esempio banche, assicurazioni, ecc.) ed i tribunali non sono tenuti ad accettare l&#8217;autocertificazione.</p>
<p>I cittadini possono sempre chiedere il rilascio dei certificati, sono le amministrazioni che non possono pretenderli.</p>
<p><strong>Cosa si può autocertificare:</strong></p>
<ul>
<li>vaccinazioni obbligatorie (D.L. 73 del 7.06.2017 e s.m.i.)</li>
<li>data e luogo di nascita</li>
<li>residenza</li>
<li>cittadinanza</li>
<li>godimento dei diritti civili e politici</li>
<li>stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero</li>
<li>stato di famiglia</li>
<li>esistenza in vita</li>
<li>nascita del figlio</li>
<li>decesso del coniuge, dell&#8217;ascendente o discendente</li>
<li>titolo di studio, esami sostenuti, qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica</li>
<li>stato di disoccupazione</li>
<li>qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili</li>
<li>iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo</li>
<li>tutte le situazioni relative all&#8217;adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio</li>
<li>di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l&#8217;applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa</li>
<li>qualità di convivenza a carico</li>
<li>tutti i dati a diretta conoscenza dell&#8217;interessato contenuti nei registri dello stato civile</li>
<li>iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni</li>
<li>appartenenza a ordini professionali</li>
<li>situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali</li>
<li>assolvimento di specifici obblighi contributivi con l&#8217;indicazione dell&#8217;ammontare corrisposto</li>
<li>possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell&#8217;archivio dell&#8217;anagrafe tributaria</li>
<li>qualità di pensionato e categoria di pensione</li>
<li>qualità di studente</li>
<li>di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali</li>
<li>di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato</li>
</ul>
<p><strong>Cosa non si può autocertificare:</strong></p>
<p>I certificati medici (salvo quanto riguarda le vaccinazioni obbligatorie dei bambini), veterinari, di origine, di conformità C.E.E., di marchi o brevetti non possono essere sostituiti dall&#8217;autocertificazione.</p>
<p class="c1"><strong>La responsabilità di chi autocertifica</strong></p>
<p class="c2">Il cittadino è responsabile di quello che dichiara con l&#8217;autocertificazione. Le amministrazioni effettuano controlli sulla corrispondenza dei dati e sulla veridicità delle dichiarazioni autocertificate. <strong>In caso di dichiarazione falsa il cittadino viene denunciato all&#8217;autorità giudiziaria </strong>e decade dagli eventuali benefici ottenuti con l&#8217;autocertificazione.</p>
<p><strong>Come si fa l&#8217;autocertificazione </strong></p>
<p>Per sostituire i certificati basta una semplice dichiarazione firmata dall&#8217;interessato, senza autentica della firma e bollo.</p>
<p><strong>I documenti d&#8217;identità al posto dei certificati</strong></p>
<p>L&#8217;esibizione di un documento d&#8217;identità o di riconoscimento (ad esempio carta d&#8217;identità, passaporto, patente di guida, etc.) sostituisce le relative certificazioni.</p>
<p><strong>Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Dpr 445/2000)</strong></p>
<p>Con le dichiarazioni sostitutive dell&#8217;atto di notorietà il cittadino può dichiarare stati, fatti, qualità personali e fatti di cui ha diretta conoscenza che non riguardano stati, fatti, qualità personali che si riferiscono al futuro (ad esempio di essere erede, di essere proprietario o affittuario di un appartamento, il proprio stato di servizio, la conformità all&#8217;originale della copia di un documento, etc.).</p>
<p><strong>Autocertificazione </strong><strong>per via telematica</strong></p>
<p>Tutte le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori di servizi pubblici possono essere inviate anche per via telematica, allegando la fotocopia di un documento di identità e per e-mail identificandosi con la carta d&#8217;identità.</p>
<p><strong>Norme di riferimento</strong></p>
<ul>
<li>Legge n. 183/2011— Legge di stabilità 2012</li>
<li>DPR 445/2000 &#8211; Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa</li>
</ul>
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		<item>
		<title>Denuncia di nascita</title>
		<link>https://www.comune.tivoli.rm.it/servizio/denuncia-di-nascita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tommaso Guido]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2024 10:52:53 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Denuncia di nascita Ufficio Stato Civile via del Governo 1, 00019 Tivoli telefono: 0774 453 206 email: g.rossi@comune.tivoli.rm.it, i.ricchione@comune.tivoli.rm.it Pec: anagrafe@pec.comune.tivoli.rm.it Orari ufficio: il Martedì e il Giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17 Referente ufficio Gianni [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Denuncia di nascita</p>
<p><strong>Ufficio Stato Civile</strong><br />
via del Governo 1, 00019 Tivoli<br />
telefono: 0774 453 206<br />
email: <a href="mailto:g.rossi@comune.tivoli.rm.it">g.rossi@comune.tivoli.rm.it</a>, <a href="mailto:i.ricchione@comune.tivoli.rm.it">i.ricchione@comune.tivoli.rm.it</a><br />
Pec: <a href="mailto:anagrafe@pec.comune.tivoli.rm.it">anagrafe@pec.comune.tivoli.rm.it</a><br />
<strong>Orari ufficio:</strong> il Martedì e il Giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17</p>
<p><strong>Referente ufficio</strong><br />
Gianni Rossi<br />
Igina Ricchioni</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Mod. S1SC03 &#8211; Domanda di scioglimento convivenza di fatto</title>
		<link>https://www.comune.tivoli.rm.it/documento_pubblico/mod-s1sc03-domanda-di-scioglimento-convivenza-di-fatto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tommaso Guido]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2024 10:45:15 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.comune.tivoli.rm.it/?post_type=documento_pubblico&#038;p=3298</guid>

					<description><![CDATA[<p>Modulo di domanda di scioglimento convivenza di fatto (Legge 20 maggio 2016, n.76).</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.comune.tivoli.rm.it/documento_pubblico/mod-s1sc03-domanda-di-scioglimento-convivenza-di-fatto/">Mod. S1SC03 &#8211; Domanda di scioglimento convivenza di fatto</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.comune.tivoli.rm.it">Comune di Tivoli</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Modulo di domanda di scioglimento convivenza di fatto (Legge 20 maggio 2016, n.76).</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.comune.tivoli.rm.it/documento_pubblico/mod-s1sc03-domanda-di-scioglimento-convivenza-di-fatto/">Mod. S1SC03 &#8211; Domanda di scioglimento convivenza di fatto</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.comune.tivoli.rm.it">Comune di Tivoli</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mod. S1SC02 &#8211; Dichiarazione di costituzione convivenza di fatto</title>
		<link>https://www.comune.tivoli.rm.it/documento_pubblico/mod-s1sc02-dichiarazione-di-costituzione-convivenza-di-fatto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tommaso Guido]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2024 10:43:19 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Modulo di dichiarazione di costituzione convivenza di fatto (Legge 20 maggio 2016, n.76).</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.comune.tivoli.rm.it/documento_pubblico/mod-s1sc02-dichiarazione-di-costituzione-convivenza-di-fatto/">Mod. S1SC02 &#8211; Dichiarazione di costituzione convivenza di fatto</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.comune.tivoli.rm.it">Comune di Tivoli</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Modulo di dichiarazione di costituzione convivenza di fatto (Legge 20 maggio 2016, n.76).</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.comune.tivoli.rm.it/documento_pubblico/mod-s1sc02-dichiarazione-di-costituzione-convivenza-di-fatto/">Mod. S1SC02 &#8211; Dichiarazione di costituzione convivenza di fatto</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.comune.tivoli.rm.it">Comune di Tivoli</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Richiesta Convivenza di fatto</title>
		<link>https://www.comune.tivoli.rm.it/servizio/richiesta-convivenza-di-fatto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tommaso Guido]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2024 10:36:04 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.comune.tivoli.rm.it/?post_type=servizio&#038;p=3286</guid>

					<description><![CDATA[<p>In data 5 giugno 2016 è entrata in vigore la Legge n. 76 del 20 maggio 2016  ( G.U . 21.5.2016 S.G. n. 118)  riguardante la: “ Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In data 5 giugno 2016 è entrata in vigore la Legge n. 76 del 20 maggio 2016  ( G.U . 21.5.2016 S.G. n. 118)  riguardante la:<br />
“ Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze “ (cosiddetta Legge Cirinnà).</p>
<h3>Diritti</h3>
<p>I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall&#8217;ordinamento vigente.<br />
In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.</p>
<h3>Potere di rappresentanza</h3>
<p>Ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:<br />
a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;<br />
b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.<br />
La designazione di cui sopra è effettuata in forma scritta ed autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.</p>
<h3>Diritti inerenti la casa</h3>
<p>In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni, comunque non oltre i cinque anni.<br />
Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.<br />
Il diritto di abitazione viene meno se il convivente superstite cessa di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto.<br />
Nel caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto”</p>
<h3>Diritti all’assegnazione della casa popolare</h3>
<p>Nel caso in cui l’appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto.</p>
<h3>Impresa familiare</h3>
<p>Si prevede che al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all&#8217;interno dell’impresa dell’altro convivente spetti una partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all&#8217;avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato.<br />
&#8211; Interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno<br />
E’ esteso  al convivente di fatto la possibilità di essere nominato tutore o curatore o amministratore di sostegno del convivente.</p>
<h3>Risarcimento del danno</h3>
<p>In caso di decesso del convivente di fatto derivante da fatto illecito di un terzo, al convivente superstite nell&#8217;individuazione del danno risarcibile si applicheranno gli stessi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.”</p>
<h3>Il contratto di convivenza</h3>
<p>I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione  di un contratto di convivenza .<br />
Il contratto , le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative ed all&#8217;ordine pubblico.<br />
Copia dell’accordo sarà trasmesso all&#8217;ufficio anagrafe ai fini dell&#8217;opponibilità ai terzi con modalità che saranno indicate nelle istruzioni ministeriali  successive.</p>
<h3>Contenuto del contratto</h3>
<p>Il  contratto  può  contenere:<br />
a)  l’indicazione  della  residenza;<br />
b)  le  modalità  di  contribuzione  alle  necessità  della  vita  in  comune,  in  relazione alle  sostanze  di  ciascuno  e  alla  capacità  di lavoro  professionale  o  casalingo;<br />
c)  il  regime  patrimoniale  della  comunione  dei  beni,  di  cui  alla  sezione  III  del capo VI del titolo VI del libro primo del codice  civile, modificabile in qualunque momento in corso della convivenza.</p>
<h3>Nullità del contratto di convivenza</h3>
<p>Il contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile che può esser fatta valere da chiunque vi abbia interesse:</p>
<ul>
<li>in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di altro contratto di convivenza;</li>
<li>in mancanza di uno dei requisiti di cui al comma 36 (esempio: presenza di rapporti di parentela, affinità, adozione o assenza di un legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale o materiale);</li>
<li>minore età di uno dei conviventi;</li>
<li>interdizione di una delle parti;</li>
<li>condanna  di una delle parti  per omicidio consumato o tentato del coniuge dell’altra parte.</li>
</ul>
<h3>Risoluzione del contratto di  convivenza</h3>
<p>Il contratto di convivenza si risolve per:<br />
a) accordo delle parti;<br />
b) recesso unilaterale;<br />
c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;<br />
d) morte di uno dei contraenti.<br />
La risoluzione per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta nelle forme dell’ atto pubblico o con firma autenticata da notaio o avvocato.</p>
<h3>Il diritto agli alimenti</h3>
<p>In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente a ricevere dall&#8217;altro gli alimenti qualora versi in stato di bisogno o non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell’art. 438 secondo comma del c.c.” (in proporzione dei bisogni di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell’alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale<br />
Il giudice può obbligare l’ex convivente a corrispondere gli alimenti solo nel caso in cui tutte le altre categorie previste dall&#8217;art. 433 cc. non siano in grado di farlo.</p>
<h3 id="normativa-di-riferimento">Normativa di riferimento</h3>
<ul>
<li>Art. 5, Legge 24 Dicembre 1954 n.1228; art.7, D.P.R. 30 Maggio 1989 n.223.</li>
<li>Decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30</li>
<li>Decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35)</li>
<li>Decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 (convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80)</li>
<li>Legge 15 luglio 2009, n. 94  Disposizioni in materia di sicurezza pubblica</li>
</ul>
<p><strong>Ufficio Anagrafe – </strong><strong>Sede Centrale</strong><br />
via del Governo 1, 00019 Tivoli<br />
telefono: 0774 453 275 (attivo al pubblico dalle 12.00 alle 14.00)<br />
email: <a href="mailto:e.mancini@comune.tivoli.rm.it" target="_blank" rel="noopener">e.mancini@comune.tivoli.rm.it</a><br />
Pec: <a href="mailto:anagrafe@pec.comune.tivoli.rm.it">anagrafe@pec.comune.tivoli.rm.it</a><br />
<strong>Orari ufficio:</strong> dal Lunedì al Venerdì dalle 9 alle12, il Martedì e il Giovedì dalle 15 alle 17</p>
<p><strong>Referente Ufficio</strong><br />
Dott.ssa Ester Caterina Mancini</p>
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		<title>Richiesta Certificati anagrafici, stato civile, elettorale</title>
		<link>https://www.comune.tivoli.rm.it/servizio/richiesta-certificati-anagrafici-stato-civile-elettorale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tommaso Guido]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2024 09:30:43 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.comune.tivoli.rm.it/?post_type=servizio&#038;p=3284</guid>

					<description><![CDATA[<p>I certificati anagrafici sono documenti che attestano situazioni desunte dagli archivi anagrafici, quali, ad esempio, la composizione della famiglia, la residenza, lo stato libero, l’esistenza in vita.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>I certificati anagrafici sono documenti che attestano situazioni desunte dagli archivi anagrafici, quali, ad esempio, la composizione della famiglia, la residenza, lo stato libero, l’esistenza in vita.</p>
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		<title>ANPR – Anagrafe Nazionale Popolazione Residente</title>
		<link>https://www.comune.tivoli.rm.it/informazione/anpr-anagrafe-nazionale-popolazione-residente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tommaso Guido]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2024 16:31:09 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.comune.tivoli.rm.it/?post_type=informazione&#038;p=3268</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’ Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente è la banca dati nazionale che semplifica i servizi demografici per favorire la digitalizzazione e il miglioramento dei servizi a Cittadini, Imprese ed Enti, per accedere al servizio cliccare sul seguente [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>L’ Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente è la banca dati nazionale che semplifica i servizi demografici per favorire la digitalizzazione e il miglioramento dei servizi a Cittadini, Imprese ed Enti, per accedere al servizio cliccare sul <a href="https://www.anagrafenazionale.interno.it/" target="_blank" rel="noopener"><strong>seguente link</strong></a>.<br />Se prima le nostre identità erano disperse in quasi ottomila comuni, oggi sono raccolte in un’unica Anagrafe.</p>
<p>Una banca dati Nazionale che consente, attraverso una costante semplificazione e standardizzazione delle procedure, di offrire “servizi digitali”:  Facili, Accessibili, Efficienti, Sicuri.</p>
<p>Inoltre l’interoperabilità tra Enti, consente al Cittadino di non dover comunicare ad ogni ufficio della Pubblica Amministrazione i suoi dati anagrafici o il cambio di residenza.</p>
<p><strong>Per i Cittadini</strong></p>
<ul>
<li>procedure più rapide e più semplici</li>
<li>sicurezza del dato</li>
<li>visibilità dei propri dati e per i componenti del nucleo familiare</li>
<li>autocertificazioni</li>
<li>possibilità di controllare i propri dati e se discordanti chiedere una rettifica</li>
<li>certificati anagrafici online</li>
<li>cambi di residenza online</li>
</ul>
<p><strong>Per i Comuni e le PA</strong></p>
<ul>
<li>sicurezza</li>
<li>efficienza</li>
<li>affidabilità</li>
<li>risparmio</li>
<li>riduzione degli errori</li>
<li>dialogo più semplice tra le Amministrazioni</li>
</ul>
<p>Tra gli allegati, una guida d’uso per l’accesso al servizio.</p>
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		<title>Mod. S1SD03 &#8211; Richiesta rilascio carta identità minori</title>
		<link>https://www.comune.tivoli.rm.it/documento_pubblico/mod-s1sd03-richiesta-rilascio-carta-identita-minori/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tommaso Guido]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2024 14:44:50 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.comune.tivoli.rm.it/?post_type=documento_pubblico&#038;p=3260</guid>

					<description><![CDATA[<p>Modulo di richiesta rilascio carta d’identità per minori di anni 18.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Modulo di richiesta rilascio carta d’identità per minori di anni 18.</p>
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