Partecipazione al voto degli elettori disabili e/o fisicamente impediti

Dettagli dell'informazione generica

Sono da considerarsi elettori fisicamente impediti i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità.

Descrizione

Voto di elettore fisicamente impedito (voto assistito)

Sono da considerarsi elettori fisicamente impediti i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità.

Detti elettori possono esprimere il voto con l’assistenza di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore liberamente scelto, purché l’uno o l’altro sia iscritto nelle liste elettorali del Comune di appartenenza.

Inoltre l’annotazione del diritto al voto assistito può essere previamente inserita - su richiesta dell’interessato corredata della relativa documentazione - a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente codice sulla tessera elettorale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed, in particolare, del regolamento U.E./2018 in materia di protezione dei dati personali.

Pertanto, qualora l’elettore si presenti al seggio con la tessera personale nella quale sia apposto il suddetto codice, questi dovrà essere senz’altro ammesso al voto con l’aiuto di un accompagnatore .

Viceversa, quando non vi sia l’apposizione del suddetto simbolo o codice nella tessera elettorale personale, oppure quando l’impedimento non sia evidente, esso potrà essere dimostrato con un certificato medico, che deve essere rilasciato immediatamente, gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto o applicazione di marche, dal funzionario medico designato dai competenti organi della A.S.L. RM 5.

Detto certificato deve attestare che l’infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di un altro elettore.

Pertanto, l’elettore che si presenti per esprimere il proprio voto esibendo la certificazione medica dovrà senz’altro essere ammesso al voto con l’aiuto di un accompagnatore, sempre che detta certificazione sia redatta in conformità alla vigente normativa .

Devono, inoltre, essere ammessi al voto assistito coloro che esibiscano il libretto nominativo rilasciato dall’I.N.P.S. quando all’interno del libretto stesso sia indicata la categoria “ciechi civili” ed è riportato uno dei seguenti codici: 06; 07; 10; 11; 15; 18; 19;

Ognuno dei predetti codici attesta, infatti, la cecità assoluta del titolare del libretto.

In altri casi spetta al Presidente del Seggio valutare di volta in volta l’effettività dell’impedimento, ad esclusione delle tre ipotesi tipiche (cecità, amputazione delle mani, paralisi) che di per sé consentono l’ammissione al voto assistito.

L’impedimento, in ogni caso, deve essere riconducibile alla capacità visiva dell’elettore oppure al movimento degli arti superiori, non consentendo l’ammissione al voto assistito le infermità che non influiscono su tali capacità, ma riguardano la sfera psichica dell’elettore.

In sostanza, per potersi legittimamente ammettere l’elettore al voto assistito fuori dei casi espressamente enunciati di cecità, di amputazione delle mani e di paralisi, si richiede che il Presidente del seggio - salvo il caso di apposizione del codice sulla tessera elettorale - accerti l’effettiva sussistenza dell’impedimento, per la sua evidenza o per diretta conoscenza o notorietà e che indichi nel verbale lo specifico motivo dell’ammissione al voto con l’accompagnatore .

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sulla tessera elettorale dell’accompagnatore, all’interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale l’elettore di fiducia ha assolto a tale compito scrivendo testualmente: “Accompagnatore (data, sigla del presidente)”, senza apporre il bollo della sezione.

Voto di elettore disabile

Per rendere più agevole l’esercizio del diritto al voto da parte degli elettori disabili, impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto al voto e che necessitano di essere accompagnati in cabina, la Asl è tenuta, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, a garantire la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dell’apposita attestazione medica.

Per ciò che concerne l’accompagnatore valgono le modalità precedentemente esposte.

Servizio di Trasporto

In occasione delle consultazioni elettorali il Comune potrebbe offrire il servizio di trasporto pubblico in modo da facilitare il raggiungimento del seggio elettorale agli elettori fisicamente impediti che non possono utilizzare mezzi propri.

Apposito manifesto comunicherà le modalità di organizzazione e di prenotazione del servizio da parte degli interessati.

Sedi di seggio per elettori non deambulanti

Gli elettori sprovvisti della capacità di deambulazione autonoma, in modo totale o parziale, qualora il luogo di votazione indicato sulla tessera non sia accessibile mediante sedia a rotelle, possono esprimere il voto, in qualunque dei seggi, privi di barriere architettoniche, di seguito indicati:

SEZ. 10 Scuola elementare viale Picchioni

SEZ. 35 Scuola media statale via Leonina

SEZ. 43 Scuola elementare G. Rodari, via T. Neri

A tal fine è necessario che produca al Presidente del seggio, oltre alla tessera elettorale, anche apposita attestazione sanitaria in originale o copia rilasciata dal servizio di medicina legale della ASL-RM5 comprovante l’impossibilità o la grave riduzione della capacità di deambulazione.

In sostituzione dell’attestazione sanitaria può essere presentata fotocopia della patente di guida speciale.

La documentazione sanitaria, o la copia fotostatica della patente verrà allegata al verbale delle operazioni del seggio elettorale, e, pertanto, non sarà restituita.

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