Ordinanza relativa al divieto di coltivare fave in alcune zone del territorio comunale

 

IL SINDACO

Constatato che nel territorio comunale risiede un rilevante numero di persone affette da favismo a seguito della carenza dell’enzima G.6PD ( c.d. favismo);

Rilevato che il solo contatto con fave e/o l’inalazione dei loro pollini può causare gravi crisi emolitiche tali da mettere seriamente in pericolo la vita del soggetto affetto da deficit di G6PD;

Considerato che la coltivazione di fave in prossimità degli spazi che tali soggetti frequentano ( case, ambienti di lavoro, di culto, scuole, edifici pubblici, ospedali etc……) nonché la presenza delle stesse presso punti di esposizione e vendita in esercizi commerciali, mercati coperti o scoperti, e sulla pubblica via, costituiscono occasione di nocumento per la salute degli stessi;

Ritenuto pertanto necessario intervenire in merito, mediante provvedimenti contingibili ed urgenti, atti a vietare la coltivazione di fave, al fine di prevenire ed eliminare i suddetti gravi pericoli;

Individuate le aree interessate dal divieto di coltivazione, con l’ausilio della Polizia Municipale;

Visto l’art. 13 della Legge n. 833 del 23.12.1978

Visto l’art. 2 della Legge regionale n. 58 del 06.06.1980

O R D I N A

E’ fatto divieto a chiunque di avere piantagioni di fave nelle zone sotto specificate, ricadenti nel raggio di 300 mt. dalle abitazioni, scuole e luoghi di culto frequentati dalle persone affette da carenza dell’enzima G6PD

• Area compresa tra: Via Empolitana , lato sinistro, fosso Empiglione, fiume Aniene fino al confine con il Comune di Castel Madama , Via degli Acquedotti, Via dei Ruderi Romani; Via Empolitana, lato destro, fosso Empiglione fino al confine con il predetto Comune.

• Area scuola elementare II^ circolo “ Arci” : dal Km 2,00 di Via Empolitana, lato sinistro, fino al confine con il comune di Castel Madama comprese Via dei Ruderi Romani e Via degli Acquedotti; dal Km 2,00 di Via Empolitana, lato destro, fino al Km 2,700 compreso fosso Empiglione al confine con il Comune di Castel Madama e Via degli Arci; • Area: Via P. Mascagni, Via G. Verdi, Via Cesurni;

• Area : Via Casal Bellini primo tratto, comprese le traverse a sinistra dell’intersezione con Via Favale fino ove è ubicato il fontanile; Via Bernini nell’area a verde prospiciente detta via e vie limitrofe, fino al civico 20/A di Via Favale;

• Area : Via A. Leonini , Via Melograno, Via Campolimpido ,Via Favale, Via S. Carlo Borromeo. Via Casal Bellini;

Eventuali colture di fave in atto, nelle aree sopra indicate dovranno essere eliminate immediatamente e comunque non oltre gg. due dalla data di affissione pubblica della presente ordinanza

D I S P O N E

Che l’esposizione e la vendita di fave fresche avvenga mediante ricorso al preconfezionamento in contenitori chiusi, in tutte le attività commerciali entro 20 mt. in linea d’aria dal perimetro di cinta nonché all’interno di ospedali pubblici e privati, istituti sanitari, di cura, degenza e riabilitazione, istituzioni scolastiche sia pubbliche che private di ogni ordine e grado, e di edifici pubblici statali, regionali, provinciali, comunali, stadi, uffici postali e luoghi di culto.

E’ fatto obbligo per i titolari di tutte le attività commerciali sia su sede fissa (compresi pubblici esercizi che ristoranti) sia su aree pubbliche che private, di apporre avvisi ai soggetti a rischio di crisi emolitica da favismo che sono esposte e in vendita fave fresche.

La Polizia Municipale provvederà con tempestiva verifica circa il rispetto della presente ordinanza , segnalando eventuali inadempienze, onde procedere d’ufficio a tutela della salute pubblica con addebito delle spese agli inottemperanti.

Tivoli, 7 marzo 2006

IL SINDACO Marco Vincenzi