SERVIZIO ELETTORALE


GLI UFFICI: COMPETENZE

Il Servizio Elettorale è una funzione dello Stato espletata dal Comune: il Sindaco –in qualità di ufficiale di governo- ha funzioni di sovrintendenza, vigilanza e controllo al fine di garantirne il funzionamento ottimale.
Il servizio elettorale ha il compito primario di garantire che il diritto al voto sancito dall’art.48 della costituzione possa essere svolto; dal punto di vista operativo provvede alla tenuta e all’aggiornamento delle liste elettorali ed al rilascio della tessera elettorale e della certificazione necessaria per l’esercizio del diritto di voto. Provvede inoltre alla tenuta e aggiornamento dell’albo unico degli scrutatori, alla ricezione delle domande di iscrizione all’albo dei presidenti di seggio e all’aggiornamento biennale dell’ albo dei giudici popolari di Corte d’Assise e Corte d’Assise d’Appello che verranno trasmessi al Presidente del Tribunale

L’ufficio Territoriale del Governo (già Prefettura), in qualità di ufficio decentrato del Ministero dell’Interno, sovrintende a tutte le operazioni elettorali ed è responsabile dell’emanazione di circolari e direttive interpretative e pratiche; il Servizio Elettorale Comunale è responsabile, in particolare, dell’organizzazione tecnica delle consultazioni.
Limitandosi ai compiti principali svolge le seguenti funzioni:

  • Affissione dei manifesti elettorali;
  • Distribuzione delle tessere elettorali e/o duplicati agli elettori
  • Allestimento dei seggi e consegna del materiale e della documentazione necessaria per il loro funzionamento;
  • Nomina degli scrutatori
  • Sostituzione dei presidenti di seggio assenti in sede di costituzione dell’ufficio
  • Azione di supporto tecnico-organizzativo alle operazioni di voto degli uffici elettorali di sezione (seggi)
  • Ritiro e consegna dei verbali e del materiale al termine delle operazioni di voto;
  • Trasmissione dei risultati parziali e definitivi pervenuti dai seggi al Tribunale ed all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma per il successivo inoltro al Ministero dell’Interno.

ORARI

Il servizio elettorale del Comune di Tivoli è costituito da:

  • Ufficio Elettorale ubicato in Via del Collegio (angolo Via della Missione)
  • Commissione Elettorale Circondariale ubicata in Via del Collegio (angolo Via della Missione)

Gli uffici sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00 e il martedì e il giovedì anche dalle 15,30 alle 17,30.
Durante il periodo elettorale l’orario viene prolungato in relazione agli adempimenti connessi allo svolgimento delle operazioni elettorali.

NUMERI UTILI


DirigenteI settore amministrativo

Dr. Vito Pontesilli

Tel.

Fax

e-mail

0774/453225

0774/453307

settore.amministrativo@comune.tivoli.rm.it

Responsabile U.O.C. del Servizio Elettorale - Segretario C.E.Cir.
Rag. Enrico Cerchi

Tel./Fax

e-mail

0774/453223

cecir@comune.tivoli.rm.it
elettorale@comune.tivoli.rm.it

Responsabile Ufficio Elettorale

Dr.ssa Graziella Galli

Tel.

e-mail

0774/453364

elettorale@comune.tivoli.rm.it

Ufficio Elettorale

Tel.

Fax

0774/453292

0774/311256

Commissione Elettorale Circondariale
(C.E.Cir. )

Tel.e Fax

0774/453405

RIFERIMENTI NORMATIVI

Senato e Camera dei Deputati

Le norme che regolano le consultazioni elettorali sono:

  • D.P.R. 30.03.1957,N.361 - Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione del Camera dei deputati
  • D.Lgs. 20.12.1993 n.533 - Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della repubblica
  • D.Lgs. 534 del 20.12.1993 - Modificazioni al T.U delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati approvato con D.P.R. 30.03.1957,n.361
  • D.LGS. 20.12.1993 N.535 - Determinazione dei Collegi uninominali del Senato della Repubblica
  • D.LGS. 20.12.1993 N.536 - Determinazione dei collegi uninominali per la Camera dei Deputati
  • D.P.R. 05.01 1994 n.14 Regolamento di attuazione della legge 04.08.1993, n.277 per l’elezione della camera dei deputati
  • Legge costituzionale 23.01.2001, n.1 “Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero di deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all’estero.
  • Legge 21.12.2005,n.270 “Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica”

Consiglio Comunale

Le norme che regolano le consultazioni elettorali sono:

  • D.P.R. 16.05.1960, N.570- Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni Comunali
  • Legge 10.08.1964, n.663 - Modificazioni alle norme per la elezione dei Consigli Comunali di cui al T.U. approvato con D.P.R. 570/1960 e alle norme per la elezione dei Consigli provinciali di cui alle leggi 122/1951 e 962/1960.
  • LEGGE 07.06.1991 N.182 - Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali
  • Legge 25.03.1993, n.81 - Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia del consiglio Comunale e del consiglio provinciale
  • Legge 30.04.1999,n.120 - Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale
  • D.P.R. 28.04.1993 N.132 - Regolamento di attuazione della legge 81/1993
  • D.LGS 12.04.1996 N.197 - Attuazione direttiva 94/80/CE concernente modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell’Unione Europea che risiedono in uno stato membro di cui non hanno la cittadinanza
  • D.Lgs. 18.08.2000 n.267 - Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali

Referendum

Le norme che regolano le consultazioni elettorali sono:

  • Costituzione della repubblica italiana : artt. 12,48, 71, 75, 132, e 138
  • Legge 25.05.1970 n.352 - Norme sui referendum previsti dalla costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo”
  • Legge 22.05.1978 n.199 - Modificazioni alla legge 25.05.1970 n.352”.

Parlamento europeo

Le norme che regolano le consultazioni elettorali sono:

  • Legge 06.04.1977,150
  • Legge 24.01.1979, n.18
  • Legge 09.04.1984, n.61
  • Legge 18.01.1989,n.9
  • DIRETTIVA COMUNITARIA N. 93/109/CE del 06.12.1993
  • D.L. 24.06.1994 n. 408 disposizioni urgenti in materia di elezioni al parlamento Europeo convertito in legge dall’art.1 della legge 03.08.1994,n.483 modificato dalla legge 24.04.1998,n. 128
  • LEGGE 27.03.2004 N.78
  • Legge 08.04.2004,n.90

Consiglio Regionale

Le norme che regolano le consultazioni elettorali sono:

  • Legge 17.02.1968 n. 108 - Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale
  • Legge 23.04.1981 n.154 - Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale comunale e circoscrizionale
  • Legge 23.02.1995 n.43 - Nuove norme per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario
  • Legge costituzionale 22.11.1999 n.1 - Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta Regionale e l’autonomia statutaria delle regioni
  • Legge costituzionale 18.10.2001 n.3
  • Legge 02.07.2004 n.165 – disposizioni di attuazione dell’art.122 –primo comma della costituzione
  • Legge regionale 13.01.2005,n.2 Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio Regionale

INFORMAZIONI UTILI E SERVIZI EROGATI


E-mail: elettorale@comune.tivoli.rm.it