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SERVIZIO ELETTORALE
GLI UFFICI: COMPETENZE
Il Servizio Elettorale è una funzione dello Stato espletata dal Comune: il Sindaco –in qualità di ufficiale di governo- ha funzioni di sovrintendenza, vigilanza e controllo al fine di garantirne il funzionamento ottimale.
Il servizio elettorale ha il compito primario di garantire che il diritto al voto sancito dall’art.48 della costituzione possa essere svolto; dal punto di vista operativo provvede alla tenuta e all’aggiornamento delle liste elettorali ed al rilascio della tessera elettorale e della certificazione necessaria per l’esercizio del diritto di voto. Provvede inoltre alla tenuta e aggiornamento dell’albo unico degli scrutatori, alla ricezione delle domande di iscrizione all’albo dei presidenti di seggio e all’aggiornamento biennale dell’ albo dei giudici popolari di Corte d’Assise e Corte d’Assise d’Appello che verranno trasmessi al Presidente del Tribunale
L’ufficio Territoriale del Governo (già Prefettura), in qualità di ufficio decentrato del Ministero dell’Interno, sovrintende a tutte le operazioni elettorali ed è responsabile dell’emanazione di circolari e direttive interpretative e pratiche; il Servizio Elettorale Comunale è responsabile, in particolare, dell’organizzazione tecnica delle consultazioni.
Limitandosi ai compiti principali svolge le seguenti funzioni:
- Affissione dei manifesti elettorali;
- Distribuzione delle tessere elettorali e/o duplicati agli elettori
- Allestimento dei seggi e consegna del materiale e della documentazione necessaria per il loro funzionamento;
- Nomina degli scrutatori
- Sostituzione dei presidenti di seggio assenti in sede di costituzione dell’ufficio
- Azione di supporto tecnico-organizzativo alle operazioni di voto degli uffici elettorali di sezione (seggi)
- Ritiro e consegna dei verbali e del materiale al termine delle operazioni di voto;
- Trasmissione dei risultati parziali e definitivi pervenuti dai seggi al Tribunale ed all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma per il successivo inoltro al Ministero dell’Interno.
ORARI
Il servizio elettorale del Comune di Tivoli è costituito da:
- Ufficio Elettorale ubicato in Via del Collegio (angolo Via della Missione)
- Commissione Elettorale Circondariale ubicata in Via del Collegio (angolo Via della Missione)
Gli uffici sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00 e il martedì e il giovedì anche dalle 15,30 alle 17,30.
Durante il periodo elettorale l’orario viene prolungato in relazione agli adempimenti connessi allo svolgimento delle operazioni elettorali.
NUMERI UTILI
RIFERIMENTI NORMATIVI
Senato e Camera dei Deputati
Le norme che regolano le consultazioni elettorali sono:
- D.P.R. 30.03.1957,N.361 - Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione del Camera dei deputati
- D.Lgs. 20.12.1993 n.533 - Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della repubblica
- D.Lgs. 534 del 20.12.1993 - Modificazioni al T.U delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati approvato con D.P.R. 30.03.1957,n.361
- D.LGS. 20.12.1993 N.535 - Determinazione dei Collegi uninominali del Senato della Repubblica
- D.LGS. 20.12.1993 N.536 - Determinazione dei collegi uninominali per la Camera dei Deputati
- D.P.R. 05.01 1994 n.14
Regolamento di attuazione della legge 04.08.1993, n.277 per l’elezione della camera dei
deputati
- Legge costituzionale 23.01.2001, n.1 “Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero di deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all’estero.
- Legge 21.12.2005,n.270 “Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica”
Consiglio Comunale
Le norme che regolano le consultazioni elettorali sono:
- D.P.R. 16.05.1960, N.570- Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni Comunali
- Legge 10.08.1964, n.663 - Modificazioni alle norme per la elezione dei Consigli Comunali di cui al T.U. approvato con D.P.R. 570/1960 e alle norme per la elezione dei Consigli provinciali di cui alle leggi 122/1951 e 962/1960.
- LEGGE 07.06.1991 N.182 - Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali
- Legge 25.03.1993, n.81 - Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia del consiglio Comunale e del consiglio provinciale
- Legge 30.04.1999,n.120 - Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale
- D.P.R. 28.04.1993 N.132 - Regolamento di attuazione della legge 81/1993
- D.LGS 12.04.1996 N.197 - Attuazione direttiva 94/80/CE concernente modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell’Unione Europea che risiedono in uno stato membro di cui non hanno la cittadinanza
- D.Lgs. 18.08.2000 n.267 - Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
Referendum
Le norme che regolano le consultazioni elettorali sono:
- Costituzione della repubblica italiana : artt. 12,48, 71, 75, 132, e 138
- Legge 25.05.1970 n.352 - Norme sui referendum previsti dalla costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo”
- Legge 22.05.1978 n.199 - Modificazioni alla legge 25.05.1970 n.352”.
Parlamento europeo
Le norme che regolano le consultazioni elettorali sono:
- Legge 06.04.1977,150
- Legge 24.01.1979, n.18
- Legge 09.04.1984, n.61
- Legge 18.01.1989,n.9
- DIRETTIVA COMUNITARIA N. 93/109/CE del 06.12.1993
- D.L. 24.06.1994 n. 408 disposizioni urgenti in materia di elezioni al parlamento Europeo convertito in legge dall’art.1 della legge 03.08.1994,n.483 modificato dalla legge 24.04.1998,n. 128
- LEGGE 27.03.2004 N.78
- Legge 08.04.2004,n.90
Consiglio Regionale
Le norme che regolano le consultazioni elettorali sono:
- Legge 17.02.1968 n. 108 - Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale
- Legge 23.04.1981 n.154 - Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale comunale e circoscrizionale
- Legge 23.02.1995 n.43 - Nuove norme per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario
- Legge costituzionale 22.11.1999 n.1 - Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta Regionale e l’autonomia statutaria delle regioni
- Legge costituzionale 18.10.2001 n.3
- Legge 02.07.2004 n.165 – disposizioni di attuazione dell’art.122 –primo comma della costituzione
- Legge regionale 13.01.2005,n.2 Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio Regionale
INFORMAZIONI UTILI E SERVIZI EROGATI
E-mail: elettorale@comune.tivoli.rm.it
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