ACCORDO TERRITORIALE PER IL COMUNE DI TIVOLI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431 E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE IN DATA 30/12/2002 |
Accordo sottoscritto il 09/03/2005 da: (Sindacati degli inquilini)
ed (Associazioni della proprietà)
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PREMESSA Le Organizzazioni Sindacali degli Inquilini e della Proprietà della Provincia di Tivoli, riunite in attuazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 30/12/2002 per la definizione dell’Accordo territoriale ex Lege 431/98, - constatata la rituale convocazione da parte del Comune di Tivoli; - considerata la situazione del mercato locativo sul territorio comunale; - considerata l’esigenza che tutti i contratti di locazione siano stipulati nel rispetto della normativa vigente, e ciò a tutela sia degli interessi della proprietà che dell’inquilinato; depositano in data odierna l’Accordo per la Città di Tivoli con i relativi allegati, considerando l’impegno assunto dal Comune di Tivoli di adottare l’aliquota ICI al 2 per mille per l’intera durata contrattuale (a partire da un minimo di 3 (tre) anni più proroga di legge).
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1. CONTRATTI AGEVOLATI (art. 2, comma 3, L. 431/98) L’ambito di applicazione dell’Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Tivoli. La superficie dei vani con altezza inferiore a m. 1,70 è conteggiata al 70%. Per gli alloggi con superficie interna compresa tra 46 mq. e 70 mq. la superficie è aumentata del 15% fino ad un massimo di 70 mq.. Per gli alloggi con superficie interna compresa inferiore a 46 mq. la superficie è aumentata del 20% fino ad un massimo di 50,6. I suddetti limiti tengono conto della Sentenza della Corte Costituzionale n° 236 del 18/6/1987. 1) Le parti concordano che, limitatamente ai rinnovi contrattuali, gli incrementi riferiti alle superfici degli alloggi sino a 46 mq. non si applicheranno per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o due ultrasessantacinquenni, il cui reddito familiare non sia superiore a € 21.434,00 (limite di decadenza della Regione Lazio per gli alloggi ERP), da calcolarsi in base all’art. 21 comma primo della legge 457/78. Per gli immobili di cui all’art. 1, comma 2, lett.a), L.43 1/98, le fasce di oscillazione dei canoni di cui al Comune o alle zone ove è ubicato l’immobile subirà nei valori minimo e massimo un aumento del 15% a valere per l’intera durata contrattuale. CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI (articolo 2, comma 3, L. 431/98) L'ambito di applicazione dell'Accordo relativamente ai contratti di cui al titolo, è costituito dal territorio del Comune di Tivoli. Per i contratti in epigrafe- per i quali le Organizzazioni stipulanti concordano l'applicazione della medesima Tabella degli oneri accessori di cui sub E - vengono individuate le seguenti fattispecie a soddisfacimento, rispettivamente, di esigenze dei proprietari e dei conduttori. Fattispecie di esigenze dei proprietari: 2) Qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto. Fattispecie di esigenze dei conduttori: 1) Quando il conduttore ha una esigenza transitoria collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto. Si specifica che per la stipula dei contratti di cui al presente paragrafo è sufficiente la sussistenza di una delle su indicate esigenze in capo anche ad una sola delle parti contraenti. Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione secondo l'allegato tipo di contratto (D e D1). Letto, confermato e sottoscritto in data 09/03/2005 dalle Organizzazioni stipulanti:
- Chiarimenti su "L'Affitto conveniente"
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ALLEGATI |